Dipartimento di Prevenzione

I controlli REACH e CLP

Con deliberazione della giunta Provinciale n. 744 del 21 maggio 2012, l'Agenzia provinciale per l'Ambiente è nominata autorità competente provinciale; effettua le analisi ed emana i necessari provvedimenti amministrativi compresi i provvedimenti sanzionatori. La Sezione di Medicina Ambientale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in accordo con l'Agenzia provinciale per l'Ambiente predispone un programma di controllo annuale ed effettua i controlli e i campionamenti previsti in applicazione del Regolamento Reach e CLP. Annualmente il Ministero della Salute emana il “Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici”, indicando numero minimo di controlli da effettuare e dando indicazioni relative alle sostanze, agli articoli e alle imprese da controllare.

REACH

REACH è l'abbreviazione di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. È un regolamento dell'Unione europea entrato in vigore il 1° giugno 2007 e adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea. Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in quantità maggiori di 1 tonnellata l'anno, dovranno essere registrate presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. www.reach.gov.it

http://echa.europa.eu/it/reach-2018

Il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, non solo a quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche a quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, nei coloranti, nelle plastiche, nelle leghe e quelle presenti in articoli come gli abiti, la bigiotteria, i giocattoli e i mobili. Il regolamento, quindi, interessa numerose aziende nella nostra Provincia.

Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l'onere della prova, per cui le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e vendono nell'Unione europea, dimostrare all'ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e informare gli utenti delle misure di gestione dei rischi. Se tali rischi non sono gestibili, le autorità hanno la facoltà di imporre varie limitazioni all'uso delle sostanze e nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con sostanze meno pericolose. Tutti i processi previsti dal REACH sono governati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), avente sede a Helsinki ed istituita allo scopo di garantire la coerenza dell'applicazione di REACH in tutta l'Unione europea.

Il regolamento promuove altresì metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.

Come funziona il regolamento REACH?
Il regolamento REACH stabilisce le procedure per l'acquisizione e la valutazione dei dati sulle proprietà e sui pericoli delle sostanze. Le aziende devono procedere alla registrazione delle loro sostanze e a tale scopo devono collaborare con le altre aziende che registrano le stesse sostanze.
L'ECHA riceve e valuta la conformità delle singole registrazioni e gli Stati membri dell'UE valutano le sostanze selezionate per chiarire le problematiche iniziali per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell'ECHA stabiliscono se i rischi delle sostanze possono essere gestiti o no. Se i rischi delle sostanze pericolose non possono essere gestiti, le autorità hanno la facoltà di bandirle, limitarne l'uso o assoggettarle a un'autorizzazione.

Le implicazioni del regolamento REACH per le aziende
Il regolamento REACH interessa una vasta gamma di aziende appartenenti a numerosi settori, anche quelle che potrebbero non ritenersi interessate dalle problematiche relative alle sostanze chimiche. In generale, in base al regolamento REACH le aziende possono ricoprire i seguenti ruoli:
Fabbricante: azienda che produce sostanze chimiche per interno o a scopo di forniture esterne (anche in caso di esportazione), che probabilmente deve assumersi importanti responsabilità ai sensi del regolamento REACH.
Importatore: chi acquista beni al di fuori dell'UE o del SEE, che probabilmente dovrà assumersi alcune responsabilità ai sensi del regolamento REACH. Gli articoli interessati possono essere singole sostanze chimiche, miscele destinate alla rivendita o prodotti finiti, ad esempio abiti, mobili o articoli in plastica.
Utilizzatore a valle: la maggior parte delle aziende usa sostanze chimiche, a volte senza rendersene conto, per cui è opportuno controllare i propri obblighi nel caso in cui l'attività industriale o professionale implichi la manipolazione di sostanze chimiche, in quanto è possibile che il regolamento REACH imponga l'assunzione di precise responsabilità. http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk

CLP
http://echa.europa.eu/it/regulations/clp/

Il regolamento CLP garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche. Prima di immettere sostanze chimiche sul mercato, gli operatori del settore devono stabilire quali sono i rischi per la salute umana e per l'ambiente che possono derivare da sostanze e miscele, classificando queste ultime in linea con i rischi individuati. Inoltre, le sostanze chimiche pericolose devono essere etichettate in base a un sistema standardizzato in modo che i lavoratori e i consumatori possano conoscerne gli effetti prima di utilizzarle.

Grazie a questo processo, i rischi che le sostanze chimiche comportano vengono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza. Per esempio, quando un fornitore accerta che una sostanza presenta una "tossicità acuta di categoria 1 (per via orale)", l'etichetta comprende l'indicazione di pericolo "letale se ingerita", la parola "pericolo" e un pittogramma con teschio e tibie incrociate. Il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) è entrato in vigore nel gennaio 2009 e il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche da esso introdotto è basato sul sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU). Il regolamento ha sostituito due precedenti atti legislativi, ossia la direttiva relativa alle sostanze pericolose e la direttiva relativa ai preparati pericolosi.

Normativa:

  • Regolamento Reach CE 1907/2006
  • Regolamento CLP CE 1272/2008
  • Deliberazione della Giunta Provinciale del 21 maggio 2012, n. 744, Recepimento in Provincia di Bolzano dell’ accordo del 29 ottobre 2009 tra Governo, Regioni e Province autonome concernente l’attuazione del regolamento CE 1907/2006 in materia di sostanze chimiche (REACH).
  • Deliberazione della Giunta Provinciale del 13.01.2015, n. 14: "Applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) - integrazione della deliberazione n. 744 del 21.5.2012".
  • Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2016

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